Art. 1.

      1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, il sindaco, il presidente della provincia, i componenti delle giunte comunali e provinciali, il presidente e i componenti degli organi elettivi dei consorzi, delle comunità montane e degli altri organismi associativi tra enti locali, il presidente e i consiglieri dei consigli circoscrizionali sono singolarmente rimossi dalla carica quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti dei predetti amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni interessate, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Per il determinarsi delle condizioni previste dal presente comma:

          a) i collegamenti degli amministratori interessati con la criminalità organizzata e i condizionamenti dalla stessa esercitati sono da ritenere sussistenti solo qualora risultino da atti o da comportamenti concretamente posti in essere dai medesimi amministratori e accertati in base a riscontri effettivi;

 

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          b) la compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento delle amministrazioni interessate e del regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati devono risultare da singoli atti o da comportamenti dei soggetti interessati che hanno influito, alterando l'originaria volontà dell'autore del provvedimento, su scelte discrezionali o azioni amministrative di organi e di uffici, in relazione a specifiche attività o a settori della vita amministrativa dell'ente formanti oggetto di apposite deliberazioni o di provvedimenti in genere;

          c) il grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica deve risultare dal collegamento dell'amministratore con organizzazioni criminali o dal suo condizionamento, valutato in base agli elementi indicati alla lettera a), che ha inoltre dato origine a reiterati comportamenti o a interventi concreti dell'amministratore medesimo finalizzati a rendere possibile o ad agevolare l'inserimento delle organizzazioni criminali in specifici settori della vita amministrativa dell'ente.

      2. La rimozione è disposta limitatamente ai singoli soggetti per i quali è stata accertata una responsabilità personale in base agli elementi indicati al comma 1.
      3. Nei casi in cui la rimozione è congiuntamente disposta nei confronti di almeno la metà più uno dei componenti degli organi collegiali elettivi richiamati al comma 1 è disposto il contestuale scioglimento dell'organo collegiale.
      4. Lo scioglimento degli organi consiliari elettivi comporta la rimozione del sindaco, del presidente della provincia e degli altri presidenti degli organi previsti dal comma 1 solo nel caso in cui gli stessi sono stati eletti nel proprio seno dagli organi collegiali interessati allo scioglimento.
      5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 3, i consiglieri rimossi sono surrogati secondo le modalità previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.
      6. Qualora la rimozione sia disposta solamente nei confronti del sindaco, del

 

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presidente della provincia o dei presidenti degli organi di cui al comma 1, si procede allo scioglimento immediato delle rispettive giunte od organi esecutivi direttamente nominati dai soggetti rimossi.
      7. Nei casi di scioglimento degli organi collegiali elettivi e di rimozione degli organi monocratici elettivi degli enti locali è nominata una commissione straordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, per la gestione dell'ente, la quale esercita, nel primo caso, le attribuzioni del consiglio sciolto e, nel secondo caso, quelle dell'organo monocratico rimosso e della rispettiva giunta.
      8. Se le misure previste dal presente articolo sono disposte contemporaneamente nei confronti di tutti gli organi elettivi dell'ente, la commissione straordinaria esercita le attribuzioni del sindaco, della giunta municipale e del consiglio provinciale o degli altri organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'ente interessato.
      9. Nel caso in cui nella configurazione delle ipotesi di cui al comma 1 sia accertato il coinvolgimento di uffici o di servizi dell'amministrazione, anche qualora le ipotesi contestate non siano riconducibili ai soggetti indicati dal medesimo comma 1, sono revocati gli incarichi dirigenziali, rimossi i rispettivi dirigenti e risolti gli eventuali contratti a tempo determinato relativi agli uffici o ai servizi coinvolti.
      10. Quando le ipotesi previste dal comma 1 sono accertate nei confronti di uno o più componenti degli organi esecutivi direttamente nominati dal sindaco, dal presidente della provincia o dai presidenti degli organismi associativi ivi indicati, o, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 9, nei confronti di dirigenti o di soggetti cui sono conferite funzioni dirigenziali, la rimozione dei soggetti interessati o la revoca dell'incarico è disposta su proposta del prefetto dall'organo competente che provvede altresì alla nomina di un nuovo componente o al conferimento dell'incarico dirigenziale ad altro soggetto. In tutti gli altri casi lo scioglimento o la rimozione sono disposti con decreto del Presidente
 

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della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con la partecipazione del presidente della regione cui appartiene il comune, la provincia o l'altro ente interessato dalla misura di rigore. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono esplicitare nella motivazione in modo obiettivo i riscontri agli accertamenti compiuti in relazione agli elementi previsti dal comma 1.
      11. Il provvedimento di scioglimento o di rimozione deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto di cui al comma 10 ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto competente per territorio con una relazione che tiene anche conto degli elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi è in corso un procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per esigenze del procedimento.
      12. In ogni caso di avvio di procedimento penale il prefetto, in deroga all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad ogni altra disposizione sulla secretazione di atti e di procedimenti, senza esplicare le ragioni e il tipo di procedimento avviato, è tenuto, a pena di nullità di ogni successivo provvedimento e dell'eventuale misura di rigore finale, a chiedere chiarimenti ai soggetti interessati in relazione ad ognuno dei singoli fatti, atti e circostanze presi in considerazione e a riportare nella successiva relazione ogni informazione e chiarimento, anche documentale, assunti dai medesimi.
 

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      13. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del prefetto di cui ai commi 11 e 12, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      14. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 13 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite al comma 13.
      15. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante l'invio di appositi commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 13 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
      16. Quando sussistono le condizioni indicate nei commi 1 e 3, si provvede comunque allo scioglimento o alla rimozione degli organi a norma del presente articolo ancorché ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 141 e 142».